ARTICOLO TEST
- October 29, 2024
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Art. 1 – Denominazione
L’associazione è costituita con la denominazione di “INTROSALUS Organizzazione di Volontariato”, abbreviata in “INTROSALUS ODV”. La denominazione deve sempre essere utilizzata in qualsiasi documento e comunicazione, come previsto dall’art. 32, comma 3 del D.lgs. 117/2017 e sue successive integrazioni, e opera prevalentemente nell’ambito delle attività di interesse generale, così come meglio individuate dal Codice del Terzo Settore. L’Associazione opera per il perseguimento del bene comune, per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione. Tali finalità saranno perseguite tramite l’impegno sociale e culturale dei membri dell’associazione con attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
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